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CITTADINANZA ITALIANA

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COME SI OTTIENE LA 

CITTADINANZA ITALIANA

 - La legge sulla cittadinanza italiana  si basa sul principio dello "ius sanguinis", in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

Oltre che per filiazione, la cittadinanza italiana si acquista automaticamente per nascita sul territorio italiano ("ius soli"), se i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo le disposizioni della legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano; per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età del soggetto; per adozione durante la minore età.

La cittadinanza si può poi acquisire a domanda: se il richiedente è discendente da cittadino italiano per nascita, svolgendo il servizio militare nelle forze armate italiane, assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero; risiedendo legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

Se il richiedente è nato sul territorio italiano, risiedendo legalmente e ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. Se il richiedente si sposa con cittadino/a italiano/a, i requisiti sono: residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio; validità del matrimonio; assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge; assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

Per la naturalizzazione ci vogliono dieci anni di residenza legale; reddito sufficiente; assenza di precedenti penali. Vi sono poi, per casi particolari previsti dalla legge, abbreviazioni alla residenza decennale: tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano; quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato europeo; cinque anni per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani; sette anni per l'affiliato da cittadino italiano; non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all'estero.


 
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